STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“AMALAGO ETS”

 

Articolo 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l’associazione denominata Amalago ETS (l’“Associazione”), con sede legale in Milano, via Santa Marta n. 10 e sede operativa in Verbania Pallanza, Via Vittorio Tonolli n. 42.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell’Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.

L’Associazione è un ente del terzo settore ai sensi del d.lgs. 2 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”), iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e ha l’obbligo di utilizzare la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS” nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza, in qualsivoglia segno distintivo e nelle comunicazioni rivolte al pubblico. 

La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 2

SCOPI

L’Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale ed è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di promozione e diffusione di espressioni della cultura e dell’arte. 

L’Associazione, in particolare, intende valorizzare il patrimonio artistico, culturale ed ambientale esistente sul territorio del Lago Maggiore, centro storico creativo di grande importanza mitteleuropea che ha fatto da cornice a eventi rilevanti, in epoche antiche e recenti.

L’intento è quello di riprendere il sopracitato filone e andare a creare sinergie dove il Lago Maggiore rappresenta il luogo “dove tutti si affacciano” dando vita a uno sguardo innovativo, glocale e globale che possa parlare e aggregare sia un turismo circoscritto che internazionale, rielaborando il passato per formulare nuovi eventi utilizzando un linguaggio semplice e cercando di infondere al turista un’identità lacustre, per fare in modo che il visitatore si porti a casa un risultato sia esperienziale che di conoscenza.

In quest’ottica, l’Associazione intende costruire nuove rassegne culturali ed eventi di promozione della tutela dell’ambiente e del territorio, che diano un impulso sia al territorio che a un turismo nazionale e internazionale che solitamente transita sulle sponde del Lago Maggiore per una o più giornate.

Articolo 3

ATTIVITÁ ISTITUZIONALI

L’Associazione si propone di creare un “circuito” fra tutte le proposte culturali del territorio, con l’intento di creare una sinergia tra tutti i musei e sedi preposte alla promozione del Lago Maggiore. L’Associazione, in particolare, intende valorizzare il patrimonio artistico-culturale ed ambientale esistente sul territorio del Lago Maggiore, centro storico creativo di grande importanza mitteleuropea che ha fatto da cornice a eventi rilevanti, in epoche antiche e recenti.

In particolare, le attività di interesse generale perseguite dall’Associazione sono quelle indicate alla lettera (i) dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore, che hanno ad oggetto l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, nonché quelle indicate alla lettera (l) dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore, che hanno ad oggetto la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. Al fine di realizzare tali attività di interesse generale, l’Associazione potrà, tra l’altro:

  1. attivare tutte le sedi espositive del Lago Maggiore che intendano aderire alla mission dell’Associazione;

  2. collegare le diverse sedi e i diversi circuiti turistico-culturali;

  3. influenzare positivamente la nomea del Lago Maggiore a tutti i livelli culturali, turistici e di entertainment;

  4. divulgare la bellezza e la cultura storica e artistica del Lago Maggiore;

  5. consolidare un rilancio del territorio lombardo-piemontese, nonché della sponda elvetica del Lago Maggiore, coltivando e rafforzando forme di collaborazione e scambi culturali;

  6. promuovere il territorio per la sua bellezza naturale, artistica e la sua importante storia;

  7. promuovere e sostenere, anche in collaborazione con altre realtà, forme di tutela dell’ambiente e del territorio, con riferimento anche alla protezione degli animali;

  8. affermare una realtà esistente di presenza turistica (italiana e straniera) oggi molto segmentata, andando a realizzare delle survey qualitative (in sede di evento) per massimizzare una presenza che possa essere fidelizzata;

  9. svolgere attività di promozione culturale e di sensibilizzazione su aspetti storici, artistici e culturali del Lago Maggiore anche per i giovani, anche organizzazione iniziative apposite per le scuole;

  10. coinvolgere professionisti, imprenditori locali, società, aziende, amici che, condividendo questa mission mettano a disposizione il loro know-how per potere potenziare e valorizzare al meglio ogni singolo evento;

  11. riconoscere un potenziale esistente inespresso andando a valorizzare la storia, l’architettura e l’arte che hanno reso il Lago Maggiore unico;

  12. innovare rilanciare le strutture già esistenti con un contenuto culturale che risponda alla domanda attuale di cultura e intrattenimento (linguaggi, allestimenti e modalità di proposte culturali);

  13. riunire tutte le unicità del Lago Maggiore, realizzando progetti moderni, innovativi e di interesse trasversale che possano consolidare e aumentare il flusso turistico già esistente e potenziale;

  14. organizzare seminari, incontri di formazione, e altre iniziative volte a promuovere e diffondere, anche in ambito extra-scolastico, l’educazione artistica in generale, la sensibilità per l’arte della comunità e del territorio, nonché la conoscenza del patrimonio culturale del Lago Maggiore, anche al fine di combattere e prevenire la povertà educativa e la dispersione scolastica.

 

Articolo 4

ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l’Associazione, fra l’altro, potrà esercitare in Italia e all’Estero attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’Articolo 3, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. In particolare, l’Associazione potrà: 

  1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;

  2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque siano dalla stessa posseduti;

  3. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima; l’Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, giornate di studio, manifestazioni, convegni, incontri, o eventi e di altro genere, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l’Associazione, gli operatori e organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

  1. organizzare e promuovere rassegne culturali ed eventi di promozione della tutela dell’ambiente e del territorio, premi letterari, concorsi artistici, eventi culturali e formativi, che diano un impulso sia al territorio che a un turismo nazionale e internazionale che solitamente transita sulle sponde del Lago Maggiore per una o più giornate;

  2. gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi e alle attività istituzionali di cui agli artt. 2 e 3;

  3. stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte di attività;

  4. istituire premi e borse di studio;

  5. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

  6. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

 

Articolo 5

ASSOCIATI

Sono Associati coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e coloro che saranno nominati tali con delibera del Consiglio Direttivo, su domanda dell’interessato. La delibera viene comunicata all’interessato e annotata nel libro degli Associati.

In ogni caso, è necessario che la richiesta dell’aspirante Associato sia corredata dalla presentazione di almeno un (1) Associato già iscritto regolarmente all’Associazione. L’organo competente a deliberare sulla domanda di ammissione è l’Assemblea degli Associati, la quale entro sessanta giorni deve motivare l’eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, proporre richiesta di riesame della stessa deliberazione, fermo restando che decorso inutilmente tale termine la deliberazione di rigetto dovrà ritenersi inappellabile. Sulla richiesta di riesame si pronuncia l’assemblea nella prima convocazione utile e comunque entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di riesame. La deliberazione resa sulla richiesta di riesame è inappellabile. 

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale e/o della quota di iscrizione previste e fissate dal Consiglio Direttivo. Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul Fondo Comune dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione degli Associati per categorie di contribuzione all’Associazione.

Ciascun Associato maggiore di età ha diritto di voto per l’approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione e per la nomina degli organi associativi, e per ogni altra materia riservata dal presente Statuto all’assemblea: ha inoltre diritto di essere eletto alle cariche sociali.

 

Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell’Associato alla vita associativa. 

 

Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.

 

Si applicano le disposizioni dell’Articolo 24 del Codice del Terzo Settore, in quanto compatibili.

 

Articolo 6

VOLONTARI

Sono Amici dell’Associazione, non entrando a far parte del rapporto associativo nella medesima, le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni che, condividendo le finalità dell’Associazione, vogliano ad essa contribuire con risorse finanziarie o prestazioni d’opera o servizi. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione degli Amici per categorie di contribuzione all’Associazione.

 

Sono Membri Onorari dell’Associazione, non entrando a far parte del rapporto associativo nella medesima, gli studiosi e le personalità che abbiano dato particolari contributi allo sviluppo ed alla promozione della cultura, nonché coloro che, per aver contribuito finanziariamente o svolto particolari attività a favore dell’Associazione medesima, ne hanno sostenuto le attività ed acquisito particolari benemerenze per la sua promozione e valorizzazione. 

 

Qualora l’Associazione impieghi volontari nello svolgimento delle proprie attività e nel perseguimento dei propri scopi, resta inteso che l’attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata e sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

 

Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività svolta, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e dalla normativa applicabile.

 

Articolo 7

RECESSO ED ESCLUSIONE

L’Associato che intende recedere dall’Associazione deve comunicare per iscritto la propria volontà al Consiglio Direttivo.

 

L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, decide inappellabilmente l’esclusione degli associati con delibera assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri, in prima convocazione, e con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via meramente esemplificativa e non tassativa:

  1. omesso versamento della quota associativa annuale;

  2. inadempimento all’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell’Associazione ovvero previsti dal presente Statuto;

  3. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell’Associazione;

  4. condotta incompatibile con le finalità dell’Associazione;

  5. condotta e/o atti che comportino discredito e/o determinino un danno d’immagine e reputazionale all’Associazione.

 

Non è ammessa l’esclusione di un Associato in dipendenza alla sua mancata partecipazione alla vita associativa.

 

Gli Associati che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non potranno richiedere all’Associazione il rimborso dei contributi, delle quote associative annuali e di quant’altro versato all’Associazione durante la propria partecipazione alla medesima né potranno vantare alcun diritto sul Fondo comune e sul patrimonio dell’Associazione.

 

Articolo 8

RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento degli scopi di cui all’Articolo 2.

 

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

  1. quote e contributi degli associati;

  2. eredità, donazioni e legati;

  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

  4. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

  6. i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;

  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi; tali contributi, per disposizione dell’oblatore, possono avere una destinazione specifica. 

 

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del fondo comune e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

 

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche se nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 

Articolo 9

ESERCIZIO FINANZIARIO E SCRITTURE CONTABILI

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Il rendiconto della gestione e lo stato patrimoniale sono rappresentati da un documento di bilancio annuale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dell’ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. 

 

Nei casi consentiti dal Codice del Terzo Settore, il bilancio potrà essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa.

 

Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio dell’esercizio conclusosi il 31 dicembre antecedente, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del bilancio avverrà entro il 30 giugno. Ove previsto, il bilancio, incluso il rendiconto di cassa, sarà depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore.

L’Associazione, inoltre, nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore e dalla normativa di volta in volta applicabile, dovrà 

  1. depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida ministeriali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’Associazione, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte;

  2. pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. 

 

L’Associazione deve altresì tenere le scritture contabili e le scritture sociali previste dalle disposizioni del Codice del Terzo Settore, rispettando altresì gli obblighi di pubblicità e trasparenza nella misura in cui trovino applicazione i limiti dimensionali e/o si realizzino le condizioni ivi indicate.

 

Inoltre, devono essere tenuti, a cura del Consiglio Direttivo:

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali devono essere tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

 

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, dietro richiesta scritta al Presidente o al Direttore Generale ove designato.

 

Articolo 10

ORGANI

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea;

  2. il Consiglio Direttivo;

  3. il Presidente;

  4. il Vicepresidente;

  5. il Direttore Generale, ove nominato;

  6. l’Organo di Controllo, ove nominato;

  7. il Revisore dei Conti, ove nominato.

Articolo 11

ASSEMBLEA

Composizione e competenze

 

L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l’iscrizione e con i relativi pagamenti.

 

L’Assemblea, in aggiunta alle altre attribuzioni previste dal presente Statuto:

  1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

  2. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove opportuno;

  3. approva il bilancio d’esercizio chiuso e riscontrato dal revisore, qualora nominato;

  4. delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  5. sull’esclusione degli Associati;

  6. delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione;

  7. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  8. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

  9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

 

Articolo 12

ASSEMBLEA

Convocazione e quorum

 

L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su deliberazione del Consiglio stesso.

 

La convocazione avviene a cura del Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno quindici giorni di preavviso. In casi di urgenza l’Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati sette giorni prima della data fissata.

 

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.

 

Ogni Associato, in regola con l’iscrizione e con i pagamenti, ha diritto ad un voto. Ciascun Associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato può ricevere più di tre deleghe. 

 

L’Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l’intervento, anche per delega, di almeno metà degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. 

In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

 

Per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell’Associazione, nonché per le operazioni di fusione, trasformazione e scissione di cui al successivo Articolo 22, sono necessari la partecipazione ed il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati aventi diritto di voto.

 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da altra persona designata dall’Assemblea stessa. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione. 

 

È ammessa la possibilità che le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si tengano mediante mezzi di telecomunicazione e videocall a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

 

Articolo 13

CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione e convocazione

 

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile di Consiglieri, da un minino di tre ad un massimo di sette, compreso il Presidente. In ogni caso, la maggioranza dei Consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. 

 

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente ed, eventualmente, un Vicepresidente.

 

I Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. 

 

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

I Consiglieri, una volta accettata la carica, rimangono in carica per tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori.

 

Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l’esercizio sociale, il Presidente convocherà senza indugio e con la massima urgenza l’Assemblea degli Associati affinché deliberi la nomina dei membri mancanti del Consiglio Direttivo, i quali, una volta accettata la carica, resteranno in carica per lo stesso periodo degli altri Consiglieri già eletti. Qualora, tuttavia, venga a mancare durante l’esercizio sociale la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo dovrà ritenersi decaduto e l’Assemblea degli Associati, convocata con la massima urgenza del Presidente pro tempore, dovrà ricostituire il Consiglio Direttivo. 

 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l’opportunità, ovvero su richiesta di due membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d’urgenza, la convocazione può essere inviata due giorni prima della data fissata per l’adunanza.

 

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

 

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

 

Articolo 14

CONSIGLIO DIRETTIVO

Competenze

 

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell’Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, potendo istituire uffici o individuare e nominare responsabili per settori di attività, comitati o commissioni.

 

Il Consiglio Direttivo, in particolare:

  1. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’Articolo 3 a seconda dei casi, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;

  2. delibera la quota di iscrizione e la quota associativa annuale dovuta da ogni associato e svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall’Assemblea;

  3. ove opportuno, designa un Direttore Generale, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell’incarico;

  4. ove opportuno, designa un Segretario – Tesoriere, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell’incarico;

  5. ove opportuno, può istituire un Comitato Artistico-Culturale, ai sensi dell’articolo 16 del presente statuto;

  6. esercita tutte le altre funzioni espressamente delegate dall’Assemblea degli Associati;

  7. può delegare con propria deliberazione parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri.

Articolo 15

PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, nominato ai sensi dell’Articolo 13, è anche Presidente dell’Associazione ed esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell’Associazione.

 

Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.

 

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. 

Egli cura il funzionamento amministrativo dell’Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegategli del Consiglio.

Articolo 16

VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente, e lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento temporaneo, nell’esercizio delle sue attribuzioni, e svolge le funzioni da questi delegategli. In via ulteriormente vicaria, provvede il consigliere più anziano per data, prima di nomina e poi anagrafica. 

 

Articolo 17

SEGRETARIO – TESORIERE

Il Segretario – Tesoriere è custode del patrimonio dell’Associazione, esegue i pagamenti a firma congiunta con il Presidente o di chi ne fa le veci, e svolge le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo.

 

L’incarico di Segretario – Tesoriere è a titolo gratuito. 

 

Articolo 18

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale, scelto fra persone di comprovata competenza e capacità gestionale, è nominato e assunto con delibera del Consiglio Direttivo, che ne stabilisce il compenso in base a CCNL applicabile e, in ogni caso, nei limiti indicati dalla normativa in tema di enti del Terzo settore.

Il Direttore Generale è responsabile della gestione operativa dell’Associazione, secondo le linee programmatiche e nei limiti degli impegni di spesa deliberati dal Consiglio Direttivo. In particolare, il Direttore Generale:

  1. organizza, propone, dirige e coordina le iniziative, i progetti e le attività approvate dal Consiglio Direttivo;

  2. predispone lo schema di bilancio annuale consuntivo, il bilancio di spesa e definisce le risorse strumentali necessarie per l’attuazione di iniziative, programmi e attività dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo; 

  3. è responsabile amministrativo e svolge le funzioni direttive per gli uffici e il personale dell’Associazione;

  4. è responsabile per la corretta esecuzione ed osservanza della normativa, anche regolamentare, in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla protezione dei dati personali;

  5. dà esecuzione, nelle materie di sua competenza o delegate, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne cura la corretta attuazione;

  6. partecipa in via meramente consultiva e senza diritti di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo;

  7. esercita in via delegata le funzioni attribuite dal Consiglio Direttivo; 

  8. collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi e ne soprintende la realizzazione;

  9. cura la conservazione e l’aggiornamento dei libri dell’Associazione;

  10. collabora con il Segretario – Tesoriere alla stesura dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo dell’Associazione;

  11. custodisce, presso la sede dell’Associazione, il libro dei Verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo dell’Associazione ed i verbali delle riunioni dell’Organo di Controllo.

Sotto la propria personale direzione e responsabilità, il Direttore Generale, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, anche delegate, può valersi di collaboratori e/o sostituti, salvo per le attività per cui sia richiesta un’esecuzione strettamente personale.

Articolo 19

COMITATO ARTISTICO-CULTURALE

Il Comitato Artistico-Culturale, ove istituito, è composto da un numero variabile di membri, nominati dal Consiglio Direttivo e scelti fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica/culturale/artistica nell’ambito delle materie d’interesse della Associazione. 

 

Il Comitato Artistico-Culturale svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza. Il Consiglio Direttivo può delegare a uno o più membri del Comitato Artistico-Culturale la direzione artistica di manifestazioni e/o eventi dell’Associazione nell’ambito delle materie di rispettiva competenza.

 

Il Comitato Artistico-Culturale è convocato e presieduto dal Presidente della Associazione. Il Comitato Artistico-Culturale delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

 

Articolo 20

ORGANO DI CONTROLLO

Fermo restando che la nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria in tutti i casi previsti dal Codice del Terzo Settore e dalla normativa applicabile, l’Assemblea potrà in via facoltativa nominare l’Organo di Controllo dell’Associazione

 

Ai componenti dell’Organo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

 

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Nei casi previsti per legge esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

 

L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

 

I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

Articolo 21

REVISORE DEI CONTI

Fermo restando che la nomina del Revisore dei Conti, anche in forma di società di revisione legale dei Conti, è obbligatoria in tutti i casi previsti dal Codice del Terzo Settore e dalla normativa applicabile, l’Assemblea ove lo ritenga opportuno, può nominare, scegliendolo tra persone esperte di amministrazione, il Revisore dei Conti. Il Revisore dei Conti resta in carica fino all’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto.

 

Il Revisore dei Conti ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell’Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell’esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 22

TRASFORMAZIONI, FUSIONI, SCISSIONI

L’Associazione può essere oggetto di trasformazioni, fusioni scissioni.

La trasformazione produce gli effetti di cui all’art.  2498 c.c. Il Consiglio Direttivo deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell’ente in via di trasformazione contenente l’elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all’articolo 2500 sexies, 2° comma. Si applicano inoltre gli artt. 2499, 2500, 2500 bis, 2500 ter, 2° comma, 2500 quinquies e 2500 nonies, in quanto compatibili.

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l’iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore. 

Articolo 23

SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento della Associazione per qualunque causa, L’Assemblea straordinaria nomina un liquidatore. Esaurita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo dell’Associazione sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore che perseguano, preferibilmente, finalità simili o analoghe a quelle di pubblica utilità dell’Associazione, eventualmente indicate con delibera dell’Assemblea, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, 1° comma, Codice Terzo Settore, richiesto dall’Associazione con raccomandata a/r, posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente, e salvo diversa destinazione imposta per legge. 

 

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Articolo 24

RINVIO

 

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e ss.mm.ii., e, in quanto compatibile, dal codice civile e da ogni altra normativa applicabile per materia, anche sopravvenuta all’adozione del presente Statuto.